Deliberazione 5 agosto 2025 n. 385/2025/R/EEL – Informativa ai sensi del comma 5.4
Con la presente comunicazione, la Scrivente società, in attuazione di quanto previsto dal comma 5.4 della delibera 385/2025/R/EEL (di seguito “delibera”), fornisce un’informativa relativamente alle disposizioni di cui alla delibera, per quanto riguarda gli impianti di produzione esistenti connessi alla propria rete di distribuzione.
La delibera disciplina le procedure di adeguamento degli impianti di produzione già in esercizio, al fine di disporre quanto prima di soluzioni funzionali ai fini dell’eventuale utilizzo della procedura RIGEDI in condizioni emergenziali, quali quelle che potrebbero verificarsi già dalle prossime primavere, garantendo l’esercizio in sicurezza del SEN.
In particolare, è responsabilità del Produttore che gestisce impianti ricadenti nel perimetro di applicazione della delibera, l’onere dell’installazione e manutenzione del CCI e del relativo sistema di comunicazione ai fini dell’applicazione dell’Allegato A.72 al Codice di rete, nonché dell’attivazione della funzionalità PF2 “Limitazione della potenza attiva su comando esterno del DSO” di cui al comma 2.3, secondo le modalità disciplinate dagli Allegati O e T alla Norma CEI 0-16 e fermo restando quanto previsto dal comma 8.1 della delibera.
Nel caso di impianti di produzione esistenti , come previsto dall’articolo 5, il Produttore deve procedere all’adeguamento e inviare apposita comunicazione all’Impresa distributrice entro:
• Il termine del 28 febbraio 2026 per impianti di produzione esistenti di potenza uguale o maggiore di 1 MW;
• Il termine del 28 febbraio 2027 per impianti di produzione esistenti di potenza uguale o maggiore di 500 kW e minore di 1 MW;
• Il termine del 31 marzo 2027 per impianti di produzione esistenti di potenza uguale o maggiore di 100 kW e minore di 500 kW;
redatta conformemente al format predisposto dalla Scrivente Impresa distributrice e pubblicata sul proprio sito internet/Portale (link: www.secab.it), unitamente al regolamento di esercizio aggiornato ai sensi della delibera debitamente sottoscritto e ad una dichiarazione redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un tecnico abilitato non dipendente del Produttore stesso in cui si attesta che l’impianto di produzione è stato adeguato alle prescrizioni dell’Allegato A.72 del Codice di Rete e della Norma CEI 0-16 in materia.
Con apposita successiva comunicazione, l’Impresa distributrice invierà al Produttore il regolamento di esercizio aggiornato ai sensi della delibera.
La delibera stabilisce altresì, che ai Produttori che hanno proceduto all’adeguamento degli impianti esistenti sia riconosciuto per ogni impianto di produzione un contributo forfettario come riportato ai commi 5.6 e 5.7.
Entro due mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti e del nuovo regolamento di esercizio sottoscritto dal Produttore, l’Impresa distributrice effettua verifiche da remoto, accompagnate da sopralluoghi a campione, volte a verificare l’avvenuta e corretta installazione dei dispositivi e la piena operatività della funzionalità di riduzione della potenza di cui all’Allegato A.72 al Codice di rete, anche effettuando prove di comunicazione con le infrastrutture dell’Impresa distributrice tramite i canali messi a disposizione dalla medesima impresa distributrice.
In caso di esito positivo delle verifiche, l’Impresa distributrice procederà a erogare il contributo forfettario spettante entro il mese successivo alla data della verifica con esito positivo.
In caso di esito negativo delle verifiche, per cause non imputabili all’Impresa distributrice, verrà data evidenza al Produttore e saranno fornite indicazioni in merito agli interventi correttivi da implementare entro una scadenza individuata in almeno due mesi per la loro effettuazione. Il Produttore, al completamento degli interventi, è tenuto a informarne l’Impresa distributrice, che entro un mese da tale comunicazione procederà a una nuova verifica. In caso di esito positivo, l’Impresa distributrice procederà ad erogare il contributo forfettario entro il mese successivo alla data della verifica con esito positivo. Qualora l’esito delle verifiche dovesse, invece, mantenersi negativo per cause non imputabili all’Impresa distributrice e siano decorse le tempistiche di cui ai commi 5.1, 5.2 o 5.3, l’Impresa distributrice inserirà il Produttore, in relazione all’impianto di produzione oggetto della verifica, tra gli inadempienti ai fini della comunicazione di cui al comma 6.2, e verrà meno per il Produttore, in relazione all’impianto di produzione oggetto della verifica, il diritto al riconoscimento del contributo forfetario.
I titolari di “impianti di produzione nuovi” come individuati dall’art. 2, comma 2 della delibera, dovranno installare i dispositivi di cui al comma 3.1 e attivare la funzionalità di cui al comma 2.3 della delibera entro la data di entrata in esercizio dell’impianto, dandone comunicazione all’impresa distributrice entro la data di attivazione della connessione ai sensi del TICA. La mancata installazione dei dispositivi e la mancata attivazione della funzionalità PF2 è condizione sufficiente per sospendere l’attivazione della connessione.
Il Produttore potrà contattare la scrivente tramite la PEC: secab@secab.legalmail.it/all’indirizzo mail areatecnica2@secab.it con oggetto “Procedura RIGEDI – Delibera 385/2025/R/EEL” per informazioni inerenti il tema in oggetto e eventuali chiarimenti di ordine tecnico.
Per ogni ulteriore approfondimento in materia si rimanda al testo della delibera 385/2025/R/EEL consultabile sul sito dell’Autorità al link: https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/25/385-25